PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 – Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento
  1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
  2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.
  3. E’ garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca.
Art. 2 – Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio
  1. L’azione di promozione di cui all’articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.
  2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio.
Art. 3 – Comunità scolastica
  1. Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola dello Stato e delle competenze e delle responsabilità proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione alla gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui al titolo I.
  2. Le disposizioni recate dal predetto titolo I si applicano fino a che non si sarà provveduto al riordinamento degli organi collegiali in base alla delega legislativa conferita al Governo dall’articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 4 – Comunità Europea
  1. L’ordinamento scolastico italiano, nel rispetto della responsabilità degli Stati membri della Comunità europea, per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, favorisce la cooperazione tra gli Stati membri per lo sviluppo di una istruzione di qualità e della sua dimensione europea in conformità a quanto previsto dall’articolo 126 del trattato della Comunità europea, quale sostituito dell’articolo G. n. 36 del trattato sull’Unione europea sottoscritto a Maastricht il 7 agosto 1992 e ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454.
  2. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 novembre 1992 n. 470 è riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio della Repubblica agli studenti cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, iscritti ad un istituto per conseguirvi, a titolo principale, una formazione professionale.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI

CAPO I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori

Sezione I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
  1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
  2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
    a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
    b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
    c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
    d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
  3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
  4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
  5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
  6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
  7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
  9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
  10. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
  11. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell’articolo 10, comma 11.
Art. 6 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe nelle scuole con particolari finalità
  1. Gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico pedagogico e dell’orientamento partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e presso gli istituti statali per sordomuti nonché presso le altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap e di minori in stato di difficoltà e presso le altre scuole indicate nell’articolo 324, limitatamente alle sezioni o classi a cui è diretta l’attività dei predetti specialisti.
Art. 7 – Collegio dei docenti
  1. Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto. Nelle ipotesi di più istituti o scuole di istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati, ogni istituto o scuola aggregata mantiene un proprio collegio dei docenti per le competenze di cui al comma 2.
  2. Il collegio dei docenti:
    a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
    b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d’istituto;
    c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;
    d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica;
    e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
    f) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
    g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell’istituto;
    h) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all’articolo 6 , le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all’istruzione ed educazione di minori portatori di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside;
    i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
    l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
    m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
    n) nelle scuole dell’obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;
    o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
    p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
    q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
    r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
  4. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
  5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  6. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).
Art. 8 – Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
  1. Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.
  2. Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti.
  3. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell’articolo 10.
  4. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell’istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti dell’istituto.
  5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
  6. Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. Può essere eletto anche un vice presidente.
  7. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell’istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
  8. Negli istituti di istruzione secondaria superiore la rappresentanza dei genitori è ridotta di una unità; in tal caso è chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti.
  9. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
  10. I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.
  11. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 9 – Consiglio di circolo o di istituto nelle scuole con particolari finalità
  1. Ai consigli di circolo o di istituto delle scuole di cui all’articolo 6 partecipa il legale rappresentante dell’ente gestore e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano dette scuole.
  2. Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell’orientamento nel circolo o istituto.
Art. 10 – Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
  1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
  2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell’istituto.
  3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
    a) adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto che deve fra l’altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell’articolo 42;
    b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
    c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
    d) criteri generali per la programmazione educativa;
    e) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
    f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
    g) partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
    h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall’istituto.
  4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi.
  5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.
  6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’articolo 94.
  7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
  8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
  10. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
  11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all’ultimo comma dell’articolo 5 . Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
  12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
Art. 11 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
  1. Presso ogni circolo didattico o istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
  2. Il comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti.
  3. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno.
  4. La valutazione del servizio di cui all’articolo 448 ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del direttore didattico o del preside.
  5. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
  6. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
  7. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
  8. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente.
Sezione II – Assemblee degli studenti e dei genitori
Art. 12 – Diritto di assemblea
  1. Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Art. 13 – Assemblee studentesche
  1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
  2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
  3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.
  4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto.
  5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto.
  6. E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d’istituto.
  7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
  8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
Art. 14 – Funzionamento delle assemblee studentesche
  1. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
  2. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
  3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
  4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
  5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
Art. 15 – Assemblee dei genitori
  1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
  2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell’istituto.
  3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il direttore didattico o preside.
  4. Nel caso previsto dal comma 3 l’assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; l’assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.
  5. Il direttore didattico o il preside, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
  6. L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.
  7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
  8. All’assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell’istituto.
CAPO II – Organi collegiali a livello distrettuale
Art. 16 – Istituzione e fini del distretto scolastico
  1. Su proposta delle regioni, sentiti gli enti locali interessati e gli organi dell’amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri sono allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione è suddiviso, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di «distretti scolastici». I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni.
  2. Ai fini del precedente comma le regioni provvedono ad adeguare la delimitazione dei distretti scolastici in modo che, di regola, essa coincida con gli ambiti territoriali dei distretti previsti dall’articolo 3, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 quali articolazioni dell’unità sanitaria locale.
  3. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunità locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli.
  4. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attività connesse e per la loro realizzazione, con l’obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunità locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici.
  5. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
Art. 17 – Determinazione dei distretti
  1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri:
    a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Può estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico può avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell’ambito dei distretti scolastici dovrà, di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica;
    b) nella delimitazione dell’area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonché alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico;
    c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l’istituzione nello stesso comune di più distretti.
Art. 18 – Organi del distretto
  1. L’organo di governo del distretto scolastico è il consiglio scolastico distrettuale.
  2. Esso è composto come segue:
    a) tre rappresentanti del personale direttivo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
    b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole ed istituti statali compresi nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola esistenti nel distretto;
    c) un rappresentante del personale direttivo e uno del personale docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente riconosciute comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole;
    d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;
    e) tre membri non appartenenti al personale della scuola, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti;
    f) due rappresentanti dei lavoratori autonomi, residenti nel distretto, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
    g) tre rappresentanti, residenti nel distretto, delle forze sociali rappresentative di interessi generali, di cui 1 designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tra gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale, che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni culturali, i quali per gli scopi perseguiti e i risultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento della scuola;
    h) sette rappresentanti eletti dagli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati, parificati e legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando un posto agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti;
    i) tre rappresentanti dell’amministrazione provinciale, di cui uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori del proprio seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio del distretto interessa più province, i rappresentanti vengono eletti nel modo seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri, di cui uno riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti delle province nel consiglio scolastico distrettuale, anche al di fuori del proprio seno e garantendo la rappresentanza della minoranza;
    l) due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali comprese nel distretto, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole.
  3. Del consiglio scolastico distrettuale fanno altresì parte 7 rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti, anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale del comune se esso coincide col distretto.
  4. Quando il territorio del distretto si estende su più comuni il numero dei rappresentanti è elevato a 11, di cui 2 riservati alla minoranza.
  5. Nei casi previsti dal precedente comma i consigli comunali compresi nell’ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno 3 consiglieri, di cui 1 riservato alla minoranza, che congiuntamente eleggono i rappresentanti comunali del consiglio scolastico distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza.
  6. Se in un comune sono istituiti più distretti, esso avrà sette rappresentanti per ogni distretto, dei quali due riservati alla minoranza.
  7. Qualora nell’ambito del distretto non esistano scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a quelli di cui alle lettere a) e b) e cade la riserva di cui alla lettera d) ultima parte.
  8. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.
  9. Il consiglio può eleggere nel proprio ambito una giunta esecutiva. Essa è composta dal presidente del consiglio scolastico distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto limitato a due nomi, dal consiglio stesso.
  10. I compiti di segreteria sono svolti da impiegati appartenenti ai ruoli del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole ed istituti aventi sede nel distretto.
  11. Il consiglio scolastico distrettuale resta in carica per un triennio. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce, altresì, ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
  12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) nonché l’elezione dei rappresentanti dei comuni sono richieste dal provveditore agli studi alle organizzazioni e agli enti interessati all’atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta deve indicare la data nella quale si svolgeranno tali elezioni.
  13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune interesse con i comuni, la provincia e la regione a cui appartiene il territorio del distretto, nonché con gli organi dell’amministrazione scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche ed educative operanti nel territorio distrettuale.
  14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso comune o di una stessa provincia possono riunirsi per esaminare i problemi di comune interesse. A tali riunioni possono partecipare i competenti assessori comunali, provinciali e regionali, nonché i rappresentanti dell’amministrazione scolastica periferica.
  15. La giunta esecutiva prepara i lavoro del consiglio scolastico distrettuale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.
  16. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.
Art. 19 – Funzioni del consiglio scolastico distrettuale
  1. Il consiglio scolastico distrettuale, entro il mese di luglio di ogni anno, elabora, nel quadro delle direttive generali fissate dal Ministro della pubblica istruzione e previe opportune intese, anche attraverso una riunione annua, alla quale possono essere invitati tre membri, compreso il presidente, dei consigli di circolo o di istituto, con gli organi competenti delle istituzioni scolastiche interessate, con il provveditore agli studi, con le regioni e con gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, un programma per l’anno scolastico successivo attinente:
    a) allo svolgimento di attività parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche;
    b) ai servizi di orientamento scolastico e professionale, e a quelli di assistenza scolastica ed educativa;
    c) ai servizi di medicina scolastica e di assistenza socio-psico-pedagogica;
    d) ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente;
    e) al potenziamento delle attività culturali e sportive destinate agli alunni;
    f) ad attività di sperimentazione;
    g) all’integrazione specialistica, al servizio socio-psico-pedagogico e a forme particolari di sostegno per gli alunni portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado.
  2. In attuazione del predetto programma il consiglio scolastico distrettuale ha il potere di avanzare concrete specifiche proposte agli enti e organi competenti anche in ordine alla priorità delle diverse iniziative.
  3. Il consiglio scolastico distrettuale predispone altresì un programma per assicurare la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno per i fanciulli sordomuti che adempiono l’obbligo scolastico nelle scuole speciali o nelle classi ordinarie delle pubbliche scuole elementari e medie.
  4. Il consiglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento dell’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività della scuola e l’organizzazione dei servizi necessari.
  5. Inoltre il consiglio scolastico distrettuale formula proposte: al provveditore agli studi, alla regione, agli enti locali, per quanto di rispettiva competenza, per tutto ciò che attiene all’istituzione, alla localizzazione e al potenziamento delle istituzioni scolastiche, nonché all’organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture relative, anche al fine di costituire unità scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado, ad eccezione delle università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; al Ministro della pubblica istruzione ed al provveditore agli studi per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve, le garanzie di legge per il personale stesso; al Ministro della pubblica istruzione, per l’inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realtà locali.
  6. Il consiglio scolastico distrettuale esprime parere ogni qualvolta ne sia richiesto dal provveditore agli studi, dalla regione o dagli enti locali, parere che è obbligatorio quando si tratti di interventi attinenti al programma elaborato ai sensi del comma 1 ma in esso non previsti.
  7. Il consiglio scolastico distrettuale provvede ai compiti di assistenza scolastica che siano affidati o delegati al distretto dalla regione o dagli enti locali, avendo di mira il coordinamento e l’integrazione delle attività assistenziali svolte nel distretto con i restanti servizi scolastici, al fine della piena attuazione del diritto allo studio.
  8. Il consiglio scolastico distrettuale promuove altresì iniziative di orientamento scolastico.
  9. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 le regioni si avvalgono dei consigli scolastici distrettuali per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l’attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti scolastici.
  10. Il consiglio scolastico distrettuale predispone annualmente una relazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti e la invia al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.
  11. Il consiglio scolastico distrettuale delibera il regolamento interno, il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché in ordine all’impiego dei mezzi finanziari.
  12. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.
  13. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al comma 11, riguardanti il bilancio preventivo, il conto consuntivo nonché l’impiego dei mezzi finanziari.
CAPO III – Organi collegiali a livello provinciale
Art. 20 – Consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale comprende nell’ambito della sua competenza le scuole materne, elementari, medie e secondarie superiori della provincia.

2. Il numero complessivo dei componenti del Consiglio scolastico provinciale è determinato come segue:

a) in proporzione alla popolazione scolastica della provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1 sia rispettivamente non superiore a 100.000 compreso fra 100.001 e 300.000, superiore a 300.000;

b) in proporzione al numero delle unità scolastiche delle scuole di cui alla precedente lettera a) comprese nella provincia: 12, 16, 20 seggi quando il numero delle unità scolastiche sia rispettivamente non superiore a 100, compreso fra 101 e 300, superiore a 300;

c) in proporzione al numero degli appartenenti al personale direttivo e docente delle scuole di cui alla precedente lettera a) e al personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole medesime che siano statali: 12, 16, 20 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore a 10.000, compreso fra 10.001 e 30.000, superiore a 30.000;

d) 6 altri componenti.

3. Fanno parte del consiglio scolastico provinciale:

a) il provveditore agli studi;

b) i rappresentanti del personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

c) i rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle suddette scuole;

d) i rappresentanti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia, eletti dal corrispondente personale in servizio nei suddetti uffici;

e) i rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma 1, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

f) i rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia, eletti dai genitori dei suddetti alunni;

g) tre rappresentanti dei comuni della provincia, eletti dalle rappresentanze comunali dei consigli distrettuali della provincia in cui sono indette le elezioni: dei tre seggi disponibili, uno è riservato alla minoranza;

h) l’assessore alla pubblica istruzione dell’amministrazione provinciale o, in sua rappresentanza, un consigliere provinciale;

i) un rappresentante del consiglio regionale, esclusa la regione Trentino Alto Adige;

l) i rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro di cui al comma 7.

4. La metà dei seggi è riservata ai rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali indicate nel comma 1 e del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute indicate nel comma medesimo, rispettivamente in ragione del 90 per cento e del 10 per cento. I seggi sono ripartiti fra i docenti dei diversi ordini di scuola proporzionalmente alla loro consistenza numerica a livello provinciale. Le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all’unità successiva.

5. Il residuo numero dei seggi, detratto il numero dei seggi riservato ai componenti di cui alle lettere a), g), h), ed i) del comma 3, è attribuito secondo le seguenti proporzioni:

a) il 20 per cento ai rappresentanti eletti del personale direttivo delle scuole statali in modo che sia garantita la presenza di un direttore didattico, di un preside di scuola media e di un preside di scuola secondaria superiore;

b) il 10 per cento ai rappresentanti eletti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali;

c) il 5 per cento ai rappresentanti eletti del personale degli uffici dell’amministrazione scolastica periferica funzionanti nella provincia;

d) il 5 per cento ai rappresentanti del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute comprese nella provincia;

e) il 25 per cento ai rappresentanti eletti dei genitori degli alunni iscritti alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, comprese nella provincia, riservando almeno un posto ai genitori degli alunni delle scuole non statali;

f) il 35 per cento ai rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro.

6. Nella determinazione del numero dei quozienti le frazioni di unità non inferiori a cinque decimi si arrotondano all’unità successiva; è comunque fatta salva la riserva di almeno il 50 per cento dei seggi a favore del personale docente.

7. I seggi di cui alla lettera f) del comma 5 sono attribuiti a persone residenti nella provincia, in ragione del 60 per cento a rappresentanti, non appartenenti al personale della scuola, delle organizzazioni sindacali più rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori dipendenti, in ragione del 20 per cento a rappresentanti dei lavoratori autonomi, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e in ragione del 20 per cento a rappresentanti del mondo dell’economia, designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Il consiglio scolastico provinciale dura in carica tre anni scolastici. Esso si riunisce almeno ogni tre mesi; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere b), c), d) e f) del comma 3 hanno luogo secondo le modalità di cui all’articolo 31.

Art. 21 – Organi del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale elegge il presidente, la giunta esecutiva e i consigli di disciplina per il personale docente appartenente ai ruoli provinciali con esclusione del personale docente appartenente ai ruoli della scuola secondaria superiore.

2. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nel suo seno; parimenti vengono eletti anche due vice presidenti. Qualora non si raggiunga nella prima votazione la maggioranza prescritta, il presidente e il vice presidente sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

3. Le funzioni di segretario del consiglio scolastico provinciale sono attribuite dal presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.

4. La giunta esecutiva è formata da otto membri e dal provveditore agli studi, che ne è presidente; gli otto membri sono eletti nel suo seno dal consiglio, riservando almeno il 50 per cento ai docenti.

5. Sono formati tre distinti consigli di disciplina per il personale docente della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media. Ciascun consiglio è formato da quattro membri effettivi e da quattro supplenti, eletti, nell’ambito del consiglio scolastico provinciale, dalle corrispondenti categorie ivi rappresentate come segue: uno effettivo e uno supplente in rappresentanza del personale direttivo e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza del personale docente, rispettivamente della scuola materna, elementare, media. Ove in seno al consiglio di disciplina non sia possibile assicurare la presenza di uno o più appartenenti alle categorie del predetto personale, i rappresentanti sono designati dal consiglio scolastico provinciale che li sceglie tra il personale di ruolo in servizio nella provincia.

6. I consigli di disciplina sono presieduti dal provveditore agli studi.

7. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato di qualifica funzionale non inferiore alla sesta in servizio nell’ufficio scolastico provinciale.

Art. 22 – Funzioni del consiglio scolastico provinciale

1. Il consiglio scolastico provinciale:

a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorità, tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi;

b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali;

c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti;

d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell’obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonché di educazione permanente;

e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento;

f) determina i criteri generali per l’utilizzazione, al di fuori dell’orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili;

g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media;

h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti;

l) formula annualmente una relazione sull’andamento generale dell’attività scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell’amministrazione scolastica periferica;

m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilità di organico;

n) esercita le competenze previste dall’articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine all’organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull’educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall’uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo insieme;

o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall’articolo 404, comma 4;

p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall’articolo 323, comma 4;

q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti;

r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attività ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;.

s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell’esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni.

3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso.

4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.

CAPO IV – Organi collegiali a livello nazionale
Art. 23 – Consiglio nazionale della pubblica istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce le sezioni seconda e terza del consiglio superiore della pubblica istruzione, le sezioni quarta e quinta del consiglio superiore delle antichità e belle arti per quanto concerne le materie scolastiche, e il consiglio di disciplina di cui all’articolo 18 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

2. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è formato da 74 componenti, secondo le proporzioni indicate nel comma successivo.

3. Fanno parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione:

a) 47 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, esclusa l’università, eletti dal personale docente in servizio nelle predette scuole, così ripartite: 4 per la scuola materna, 14 per la scuola elementare, 14 per la scuola media, 11 per gli istituti di istruzione secondaria superiore, 3 per le scuole di istruzione artistica, 1 per le scuole statali italiane all’estero;

b) 3 rappresentanti del personale docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designati dal Ministro della pubblica istruzione;

c) 3 rappresentanti degli ispettori tecnici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

d) 3 rappresentanti dei presidi, di cui uno di scuola media, 1 di istituto di istruzione secondaria superiore e 1 di scuole di istruzione artistica, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

e) 2 rappresentanti dei direttori didattici, eletti dal corrispondente personale di ruolo;

f) 1 rappresentante del personale dirigente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

g) 3 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletti dal personale corrispondente in servizio nelle predette scuole;

h) 5 rappresentanti del mondo dell’economia e del lavoro, designati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro;

i) 2 rappresentanti del personale dell’amministrazione centrale e dell’amministrazione scolastica periferica, di cui uno appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, eletti dal personale di ruolo in servizio nei predetti uffici;

l) 2 rappresentanti del consiglio universitario nazionale, eletti nel suo seno;

m) 3 rappresentanti complessivi del personale docente, direttivo ed ispettivo, rispettivamente, uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

4. Il Consiglio nazionale è integrato da un rappresentante della Provincia di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9 del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 giugno 1973 n. 116 e 4 dicembre 1981 n. 761 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, quando è chiamato ad esprimere il parere sul progetto della Provincia di modifica dei programmi di insegnamento e di esame.

5. Non sono eleggibili nel consiglio nazionale i membri del Parlamento nazionale. I membri del Consiglio nazionale non sono rieleggibili più di una volta. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta ogni trimestre; si riunisce altresì ogni qualvolta almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

6. Il Consiglio nazionale dura in carica cinque anni.

7. Il personale di ruolo e non di ruolo delle scuole statali che sia stato eletto nell’ufficio di presidenza e nei consigli per il contenzioso può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato.

8. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

9. Le elezioni dei rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a), c),d),e),g) ed i) del comma 3 sono effettuate con le modalità di cui al successivo articolo 31.

10. Per le elezioni dei rappresentanti delle scuole di cui alla lettera m) del precedente comma 3, da effettuarsi con le modalità di cui al successivo articolo 31 le relative liste possono comprendere fino a tre candidati ciascuna.

Art. 24 – Organi del Consiglio nazionale della pubblica istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione. Il Consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vice presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il vice presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

2. Il Consiglio nazionale elegge altresì:

a) l’ufficio di presidenza;

b) il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico;

c) il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado;

d) il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali.

3. L’ufficio di presidenza è costituito da 7 consiglieri eletti dal consiglio nel suo seno.

4. Il consiglio di disciplina per il personale ispettivo tecnico è formato da 5 membri effettivi e da 5 supplenti, designati dal Consiglio nazionale tra il personale ispettivo tecnico in servizio. I 3 rappresentanti del predetto personale eletti nel consiglio nazionale sono di diritto membri effettivi del consiglio di disciplina.

5. Il consiglio di disciplina per il personale direttivo delle scuole ed istituti statali di ogni ordine e grado e formato da 5 rappresentanti del personale direttivo componenti del Consiglio nazionale in qualità di membri effettivi e da 5 membri supplenti designati dal Consiglio nazionale tra il personale direttivo di ruolo in servizio rispettando le proporzioni di cui alle lettere d) ed e), del comma 3 dell’articolo 23 .

6. Il consiglio di disciplina per il personale docente di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore statali e degli istituti di istruzione artistica statali è formato da 5 membri effettivi e da 5 membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale nel suo seno e appartenenti al personale medesimo, assicurando in ogni caso la presenza di un rappresentante dell’istruzione artistica in qualità di membro effettivo ed uno in qualità di supplente.

7. Ciascun consiglio di disciplina elegge tra i propri membri il presidente.

8. Il presidente del consiglio di disciplina è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal membro effettivo più anziano di età di ciascun consiglio.

9. Ciascun comitato a carattere orizzontale di cui al comma 3 del successivo articolo 25 elegge, nel suo seno, un consiglio per il contenzioso, composto di 3 membri appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzione di presidente.

10. Al Consiglio nazionale sono assegnati, nei limiti delle dotazioni organiche, un funzionario della carriera dirigenziale dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica di dirigente e 5 funzionari dell’amministrazione della pubblica istruzione con qualifica funzionale non inferiore alla settima per le funzioni di segretario degli organi previsti nel presente capo e per sovrintendere ai servizi di segreteria.

11. Con decreto del Ministero della pubblica istruzione sarà determinato, nei limiti delle dotazioni organiche, il numero del personale delle altre qualifiche necessario per il funzionamento degli uffici.

Art. 25 – Funzioni del Consiglio nazionale della pubblica Istruzione

1. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione svolge le seguenti funzioni:

a) formula annualmente, sulla base delle relazioni dell’amministrazione scolastica, una valutazione analitica dell’andamento generale dell’attività scolastica e dei relativi servizi;

b) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in ordine alla promozione della sperimentazione e della innovazione sul piano nazionale e locale, e ne valuta i risultati; propone al Ministro della pubblica istruzione sei nominativi per la scelta dei tre componenti dei consigli direttivi di esperti degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi e del consiglio direttivo di esperti della biblioteca di documentazione pedagogica;

c) esprime, anche di propria iniziativa, pareri su proposte o disegni di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente alla pubblica istruzione;

d) esprime pareri obbligatori: sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale ispettivo e direttivo di ruolo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e del personale docente di ruolo della scuola secondaria superiore; sulla utilizzazione in compiti diversi del personale dichiarato inidoneo per motivi di salute; sulla restituzione ai ruoli di provenienza del personale direttivo nei casi di incapacità o di persistente insufficiente rendimento attinente alla funzione direttiva;

e) esprime parere vincolante sui trasferimenti d’ufficio del personale direttivo e del personale docente di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, per accertata situazione di incompatibilità di permanenza nella scuola o nella sede;

f) esprime pareri obbligatori in ordine alle disposizioni di competenza del Ministro della pubblica istruzione in materia di concorsi, valutazione dei titoli e ripartizione dei posti di cui agli articoli 404, 416, 419, 422, 425, e 427 in materia di utilizzazioni di cui all’articolo 455, in materia di trasferimenti e passaggi di cui agli articoli 463 e 471 in materia di titoli valutabili e punteggi per il conferimento delle supplenze, al personale docente, in materia di concorsi e conferimento delle supplenze per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui agli articoli 553 e 581;

g) esprime i pareri obbligatori previsti dagli articoli 119 e seguenti in ordine all’ordinamento della scuola elementare;

h) esprime il parere obbligatorio previsto dall’articolo 74, in materia di calendario scolastico;

i) esercita le ulteriori funzioni consultive previste dall’articolo 391 in ordine al riconoscimento del diploma di baccellierato internazionale;

l) esprime il parere obbligatorio sui piani e i programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione professionale del personale docente della scuola, anche ai fini del valore abilitante degli stessi corsi, ai sensi dell’articolo 473;

m) esprime parere obbligatorio al Ministro della pubblica istruzione in materia di titoli valutabili e relativo punteggio per gli incarichi e le supplenze di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell’accademia nazionale di danza e nell’accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regia e della recitazione, e in materia di criteri per la formazione della commissione centrale competente per la decisione dei ricorsi;

n) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza;

o) si pronuncia sulle questioni che il Ministro della pubblica istruzione ritenga sottoporgli.

2. Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli ordini scolastici, il parere è obbligatorio.

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione funziona attraverso cinque comitati a carattere orizzontale relativi rispettivamente alla scuola materna, alla scuola elementare, alla scuola media, alla scuola secondaria superiore, agli istituti di istruzione artistica; attraverso appositi comitati a carattere verticale per materie e problemi specifici relativi a due o più degli indicati settori; come corpo unitario per le materie di interesse generale. Il comitato relativo agli istituti di istruzione artistica è competente anche nelle materie concernenti i licei artistici e gli istituti d’arte.

4. La composizione e il funzionamento dei comitati sono determinati con regolamento interno. Ai comitati partecipano a pieno titolo i rappresentanti delle scuole di lingua tedesca, di lingua slovena e della Valle d’Aosta, quando si trattino argomenti concernenti tali scuole.

5. Il presidente del Consiglio nazionale della pubblica istruzione presiede il Consiglio stesso, ne dispone la convocazione e può presiedere i comitati previsti dal comma 3.

6. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

7. I consigli di disciplina sono competenti per i procedimenti disciplinari per i quali sia prevista la irrogazione di una sanzione superiore alla censura e che rispettivamente riguardino il personale ispettivo, direttivo delle scuole e istituti di ogni ordine e grado e il personale docente delle scuole secondarie superiori.

8. I consigli per il contenzioso, nell’ambito delle rispettive competenze, esprimono parere vincolante sui ricorsi proposti al Ministro della pubblica istruzione, ove previsti, in materia di trasferimenti e in materia disciplinare. Esprimono altresì pareri sulle materie indicate alle lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

CAPO V – Autonomia amministrativa e vigilanza
Art. 26 – Circoli didattici ed istituti scolastici

1. I circoli didattici e gli istituti di istruzione secondaria hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati.

2. Gli istituti di istruzione tecnica e professionale e gli istituti d’arte sono riconosciuti come enti dotati di personalità giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che si esercita secondo le norme del presente capo.

3. Agli istituti e scuole, che ne siano attualmente privi, sarà attribuita personalità giuridica ed autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure che saranno stabiliti con i decreti legislativi da emanarsi ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l’attuazione dell’autonomia scolastica e per il riassetto degli organi collegiali della scuola. Con le stesse modalità, le forme di autonomia saranno ridefinite anche per gli istituti già dotati di personalità giuridica.

4. In attesa che siano determinate le modalità di cui al comma 3 si applicano le disposizioni recate dagli articoli seguenti.

Art. 27 – Autonomia amministrativa

1. I consigli di circolo e di istituto e i consigli scolastici distrettuali gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo.

2. L’esercizio finanziario ha durata annuale e coincide con l’anno solare. Il consiglio di circolo o di istituto e il consiglio scolastico distrettuale rendono il conto consuntivo annuale.

3. I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore delle istituzioni di cui al comma 1 sono erogati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto nonché delle esigenze di funzionamento dei distretti e dei relativi programmi di attività, dai competenti provveditori agli studi con ordinativi tratti sui fondi messi a loro disposizione con aperture di credito dal Ministero della pubblica istruzione. Per gli istituti tecnici e professionali e di istruzione artistica dotati di personalità giuridica le aperture di credito ai provveditori agli studi comprendono, oltre il contributo ordinario previsto nel decreto istitutivo dei singoli istituti, gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero ad integrazione del contributo ordinario stesso.

4. Le aperture di credito di cui al comma 3, che possono essere emesse senza limite di somma, sono soggette alla resa del conto, nei termini e con le modalità previste dagli articoli 60 e 61 della vigente legge di contabilità generale dello Stato. Il controllo sui rendiconti è esercitato dalle ragionerie regionali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei Conti competenti per territorio.

5. Il servizio di cassa delle istituzioni scolastiche, educative e dei distretti scolastici è affidato all’Ente poste Italiane, che lo gestisce attraverso il servizio dei conti correnti postali. Le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio di cassa, anche ai fini della graduale attuazione del predetto sistema, sono regolate da apposita convenzione da stipulare tra l’Ente poste italiane e i Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro emana le istruzioni amministrativo-contabili necessarie.

6. I pagamenti sono effettuati unicamente su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, da altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa e dal segretario.

7. Gli ordini di pagamento di spese disposte dal consiglio scolastico distrettuale sono firmati dal presidente del consiglio stesso e da altro membro a tal fine designato dal consiglio medesimo.

8. Per le assegnazioni di contributi per le attività di aggiornamento e di fondi per l’acquisto dell’arredamento scolastico si applicano rispettivamente le disposizioni degli articoli 283 e 97.

9. A decorrere dall’anno finanziario 1994 le spese per le supplenze annuali e temporanee sono sostenute dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado con imputazione ai rispettivi bilanci e con applicazione dell’articolo 27, comma 4.

10. Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce fra i provveditori agli studi gli appositi stanziamenti di bilancio, sulla base della consistenza provinciale del personale.

11. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di operare interventi correttivi al fine di un riequilibrio delle assegnazioni fra le diverse province. Le somme sono assegnate con ordini di accreditamento a rendicontazione decentrata emessi in deroga ai limiti di somma stabiliti dall’articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Con il medesimo criterio, i provveditori agli studi assegnano alle istituzioni scolastiche ed educative l’80 per cento delle somme accreditate, riservando il residuo 20 per cento ad interventi relativi a imprevedibili sopravvenute esigenze.

12. Al pagamento delle retribuzioni delle supplenze temporanee di breve durata provvedono i capi di istituto ed i consigli di circolo e di istituto, utilizzando le apposite risorse, entro i limiti dei finanziamenti a tal fine previsti e nell’esercizio dei poteri di gestione di cui sono rispettivamente responsabili nell’ambito dell’autonomia scolastica, in base ad effettive inderogabili esigenze che impongano il ricorso a tali supplenze.

13. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al precedente primo comma possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

14. Con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e per i relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

15. Agli istituti o scuole di ogni ordine e grado, alle fondazioni, ad ogni altra istituzione avente finalità di educazione, ovvero di assistenza scolastica, la autorizzazione per l’acquisto dei beni immobili, per l’accettazione di donazioni, eredità o legati è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l’ente, su proposta del provveditore agli studi, osservate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia.

16. Ai fini dell’autorizzazione all’accettazione di liberalità disposte con atti mortis causa, il prefetto della provincia dà comunicazione delle relative disposizioni ai successibili ex lege mediante avviso ad apponendum da pubblicarsi nelle forme prescritte dall’articolo 3 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.

17. Resta attribuita all’autorità governativa centrale la competenza ad autorizzare l’accettazione di donazioni, eredità o legati disposti in favore di persone giuridiche con l’obbligo che siano destinate a costituire il patrimonio iniziale di fondazioni.

18. Restano ferme le vigenti disposizioni per quanto concerne l’autorizzazione per l’acquisto, a titolo oneroso, di beni immobili il cui valore superi lire 25.000.000 e per l’accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili il cui valore superi la predetta somma. A tal fine l’accertamento del valore è effettuato attraverso apposite relazioni di stima del competente Ufficio tecnico erariale.

19. I regolamenti relativi a premi o borse di studio concernenti tutti gli altri istituti ed enti sono approvati dal provveditore agli studi.

20. I decreti prefettizi relativi alle autorizzazioni di cui al comma 15 devono essere pubblicati in sunto, a cura del Ministero della pubblica istruzione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 28 – Vigilanza

1. Il provveditore agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni e i conti consuntivi delle istituzioni di cui all’articolo 26.

2. Il provveditore agli studi procede all’approvazione dei bilanci preventivi sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico provinciale.

3. Il provveditore agli studi procede all’approvazione dei conti consuntivi su parere di una commissione formata da due funzionari della carriera dirigenziale o di qualifica funzionale non inferiore alla settima appartenenti uno all’ufficio scolastico provinciale e l’altro alla competente ragioneria provinciale dello Stato, nonché da un rappresentante dei genitori degli allievi, membro del consiglio scolastico provinciale preferibilmente esperto in materia amministrativo-contabile.

4. La commissione di cui al comma 3 ha facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l’espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione del provveditore agli studi, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici, gli istituti scolastici e i distretti che hanno presentato il conto.

5. Dopo l’approvazione e comunque entro il 30 settembre dell’anno finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i conti consuntivi sono inviati alla ragioneria regionale dello Stato competente per territorio per l’acquisizione di informazioni e dati da servire ai fini dell’indirizzo unitario e del coordinamento della finanza pubblica.

6. Il provveditore agli studi vigila altresì sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d’istituto. In caso di irregolarità, invita gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

7. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio di circolo o di istituto e del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

8. Per i motivi indicati al comma 7, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, procede allo scioglimento del consiglio scolastico provinciale.

9. In caso di conflitto di competenze tra organi a livello subprovinciale, decide il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale; tra organi a livello provinciale decide il Ministero sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 29 – Istituzioni con personalità giuridica

1. Negli istituti con personalità giuridica, le funzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, salve le competenze proprie di quest’ultimo.

2. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità, compensi e sussidi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto agli istituti di cui al comma 1, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascun istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti della competente autorità scolastica relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.

3. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale delle istituzioni di cui al comma 1 è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministero della pubblica istruzione e l’altro dal Ministero del tesoro.

4. I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione degli istituti.

5. Agli istituti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 28.

6. Gli enti, le istituzioni ed i privati che erogano contributi a favore delle istituzioni di cui al comma 1 possono ottenere copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

CAPO VI – Norme comuni
Art. 30 – Categorie di eleggibili nei singoli organi collegiali

1. L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli organi collegiali previste dalla presente parte spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi.

2. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

3. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli alunni spetta agli studenti delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età.

Art. 31 – Elezioni

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli elegendi sono in numero superiore a uno.

2. Le elezioni dei rappresentanti da eleggere nei consigli di circolo o di istituto, nei consigli scolastici distrettuali, nei consigli scolastici provinciali e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati per ciascuna componente.

3. Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo riflettente l’ordine di presentazione.

6. Nessun elettore può concorrere alla presentazione di più di una lista; nessun candidato può essere incluso in più liste per elezioni dello stesso livello né può presentarne alcuna.

7. Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati sino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria.

8. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato quando il numero di seggi da attribuire alla categoria sia non superiore a tre; può esprimere non più di due preferenze quando il numero dei seggi da attribuire sia non superiore a cinque; negli altri casi può esprimere un numero di voti di preferenza non superiori a un terzo del numero dei seggi da attribuire.

9. Il voto è personale, libero e segreto.

Art. 32 – Liste dei candidati del personale docente

1. Per i rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali nel consiglio scolastico provinciale e nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le liste dei candidati debbono essere distinte rispettivamente per la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, gli istituti di istruzione secondaria superiore e gli istituti di istruzione artistica. Sono, pertanto, eleggibili per i rispettivi posti solo docenti appartenenti al grado e ordine di scuola da rappresentare.

2. Per quanto previsto dal comma 1 il personale docente dei licei artistici e degli istituti d’arte esercita il diritto di elettorato unitamente al personale docente degli istituti di istruzione artistica.

3. Per le elezioni del personale direttivo nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i presidi dei licei artistici e degli istituti d’arte esercitano il diritto di elettorato unitamente al personale direttivo degli istituti di istruzione artistica.

Art. 33 – Svolgimento delle elezioni

(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per la proclamazione degli eletti e per l’insediamento degli organi collegiali elettivi in applicazione del presente titolo, e, in particolare per:

a) la formazione, a cura di ogni scuola, degli elenchi degli elettori divisi per categoria;

b) l’istituzione di commissioni elettorali a vari livelli con la partecipazione di persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

c) la costituzione dei seggi con la nomina dei presidenti, degli scrutatori e dei rappresentanti di lista, scelti tra le persone facenti parte di tutte le categorie degli elettori;

d) lo svolgimento della propaganda elettorale che, al fine di non turbare l’attività didattica, va fatta al di fuori delle ore di lezione;

e) la formazione delle liste, e la predisposizione dei vari tipi di schede;

e-bis) il numero degli elettori necessario per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni degli organi collegiali della scuola e del Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione;

f) lo svolgimento dello scrutinio che, comunque, deve avvenire immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto;

g) la proclamazione degli eletti;

h) la convocazione dell’organo;

i) la presentazione di ricorsi con indicazione degli organi decidenti.

2. Le elezioni delle rappresentanze nei singoli organi collegiali, distinte per ciascuna categoria rappresentata, sono effettuate, quando è possibile, congiuntamente.

3. Le votazioni si svolgono di norma in un giorno non lavorativo e in quello successivo secondo le modalità da stabilirsi in base al comma 1.

Art. 34 – Nomina dei membri e costituzione degli organi collegiali

1. Il comitato di valutazione dei docenti, il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe sono nominati con provvedimento del direttore didattico o del preside.

2. Il consiglio di circolo o di istituto, il consiglio scolastico distrettuale e il consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

3. Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 35 – Surroga dei membri cessati

1. Per la sostituzione dei membri elettivi degli organi collegiali a durata pluriennale, di cui al presente titolo, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

2. I rappresentanti delle regioni e degli enti locali possono essere sostituiti dai rispettivi organi nel caso siano intervenute nuove elezioni.

3. In ogni caso i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.

Art. 36 – Elezione e partecipazione dei genitori nelle scuole con particolari finalità

1. I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui all’articolo 6 , possono esercitare l’elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.

2. La commissione elettorale ha cura di assicurare l’espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 37 – Costituzione degli organi e validità delle deliberazioni

1. L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

2. Per la validità dell’adunanza del collegio dei docenti, del consiglio di circolo e di istituto, del consiglio scolastico distrettuale, del consiglio scolastico provinciale e relative sezioni, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e relativi comitati, nonché delle rispettive giunte, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Art. 38 – Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall’articolo 35.

Art. 39 – Adunanze degli organi collegiali

1. Le adunanze degli organi collegiali della scuola di cui al presente titolo si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti eletti o designati.

Art. 40 – Regolamenti tipo

1. In mancanza dei regolamenti interni previsti dal presente titolo gli organi collegiali operano sulla base di regolamenti tipo predisposti dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 41 – Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.

2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio.

3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 42 – Pubblicità delle sedute del consiglio di circolo e istituto e del consiglio scolastico distrettuale

1. Alle sedute del consiglio di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le sedute del consiglio scolastico distrettuale sono pubbliche.

3. Il consiglio di circolo e di istituto stabilisce nel proprio regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni.

4. Il consiglio di circolo o d’istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi, riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio scolastico distrettuale ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio scolastico distrettuale.

5. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a chi presiede le riunioni del consiglio comunale.

6. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

7. Alle sedute del consiglio scolastico distrettuale e del consiglio di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 43 – Pubblicità degli atti

1. Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in apposito albo della scuola.

2. I pareri e le deliberazioni del consiglio scolastico distrettuale sono pubblicati in apposito albo presso la sede del distretto e negli albi del comune e dei comuni e delle scuole, compresi nel distretto; quelli del consiglio scolastico provinciale sono pubblicati nell’albo del provveditorato agli studi e negli albi dei distretti e delle scuole della provincia; quelli del Consiglio nazionale della pubblica istruzione sono pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

3. Non sono soggetti a pubblicazione all’albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.

4. Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO VII – Organi collegiali della scuola materna
Art. 44 – Consigli di circolo di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è costituito il consiglio di circolo. Esso è formato secondo le disposizioni di cui all’articolo 8.

2. Il consiglio di circolo ha potere deliberante, oltre che per quanto riguarda l’approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico del circolo, sui seguenti argomenti:

a) adozione del regolamento interno del circolo, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima;

b) determinazione dei criteri di attuazione degli orientamenti dell’attività educativa e per l’organizzazione dell’attività medesima;

c) acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale di gioco necessari al funzionamento del circolo;

d) le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dal circolo, per l’opera di prevenzione sanitaria e per l’attività dell’assistenza sociale;

e) promozione di contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;

f) partecipazione del circolo ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

3. Per quanto non è previsto nel presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 10.

Art. 45 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna

1. Per la composizione e il funzionamento del comitato per la valutazione del servizio dei docenti di scuola materna si applica quanto disposto dall’articolo 11.

Art. 46 – Collegio dei docenti di scuola materna

1. Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito il collegio dei docenti. Esso è composto dai docenti di ruolo e non di ruolo del circolo ed è presieduto dal direttore didattico. Fanno parte del collegio anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell’articolo 315, comma 5, sono contitolari delle sezioni interessate.

2. Il collegio dei docenti svolge i compiti di cui al comma 2, lettere b), h), i), l), dell’articolo 7. Inoltre:

a) cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare gli orientamenti educativi alle specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo psicofisico dei bambini;

b) provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco;

c) adotta iniziative di sperimentazione metodologica nel quadro della disciplina di cui all’articolo 277;

d) adotta iniziative per promuovere l’aggiornamento dei docenti e i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica quanto disposto dall’articolo 7.

Art. 47 – Norma transitoria sugli organi collegiali della scuola materna

1. Fino a quando non siano costituite le direzioni didattiche di scuola materna:

a) si estendono in quanto applicabili le norme del presente titolo sugli organi di gestione;

b) il collegio dei docenti di scuola materna e il comitato per la valutazione del servizio vengono istituiti presso la direzione didattica della scuola elementare del circolo di appartenenza;

c) i docenti della scuola materna partecipano alle elezioni del consiglio di circolo della scuola elementare in cui prestano servizio. Ai rappresentanti del predetto personale sono riservati uno o due dei seggi da attribuire al personale docente a seconda che i componenti del consiglio di circolo siano rispettivamente 14 o 19.

CAPO VIII – Norme particolari
Art. 48 – Tutela delle minoranze nelle province di Trieste e di Gorizia

1. Nei consigli scolastici distrettuali e nei consigli scolastici provinciali delle province di Trieste e di Gorizia un quarto dei rappresentanti del personale docente delle scuole statali e un quinto dei rappresentanti dei genitori degli alunni sono riservati rispettivamente ai docenti e ai genitori degli alunni delle scuole statali con lingua d’insegnamento slovena.

2. Nei consigli scolastici distrettuali delle province di Trieste e di Gorizia un quinto dei rappresentanti degli alunni è riservato agli alunni delle scuole statali con lingua di insegnamento slovena.

3. Nelle stesse province i consigli scolastici distrettuali e i consigli scolastici provinciali sono tenuti, quando trattano problemi comunque riguardanti il funzionamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e i piani provinciali relativi ai corsi di istruzione degli adulti e alle attività di educazione permanente e di istruzione ricorrente degli adulti di lingua materna slovena, a richiedere il parere della commissione di cui all’articolo 624.

4. Tali consigli, qualora assumano, nel loro compito di formulazione del programma, decisioni difformi dal parere di cui al comma 3, debbono adeguatamente motivarne le ragioni di merito.

5. Qualora trattasi di delibere adottate dai predetti organi nelle anzidette materie da inviare alle competenti autorità per le ulteriori determinazioni, sono allegati i pareri espressi dalla commissione di cui al comma 3.

Art. 49 – Disposizioni particolari per le province di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di organi collegiali della scuola per le province di Trento e di Bolzano.

Art. 50 – Conservatori di musica. Accademie di belle arti. Accademie nazionali di danza e d’arte drammatica e Istituti superiori per le industrie artistiche

1. Le norme del presente titolo non si applicano ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all’Accademia nazionale d’arte drammatica all’Accademia nazionale di danza ed agli Istituti superiori per le industrie artistiche, salvo quelle che si riferiscono al comitato di valutazione di cui all’

articolo 11; al Consiglio nazionale della pubblica istruzione e, nell’ambito di questo ultimo, ai consigli di disciplina e per il contenzioso.

2. Alle istituzioni di cui al comma 1 si applicano le norme della Parte II, titolo VI.

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